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lunedì 21 maggio 2012

Affido condiviso

di Maria Giovanna Salaris - 16 gennaio 2011

L’affidamento condiviso dei figli è sempre un tema scottante, specialmente se uno dei genitori, dopo la separazione o il divorzio, va a vivere lontano dalla casa dove i figli abitano prevalentemente.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 24526/2010 depositata il 2 dicembre 2010 e nella sentenza 24845/2010 depositata il 7 dicembre 2010, interviene su questa questione riaffermando due elementi fondamentali:
-      valorizzando l’istituto dell’affidamento condiviso che comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del figlio minore;
-       ribadendo il principio della bi genitorialità, cioè il diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato sia con il padre sia con la madre anche dopo la separazione o il divorzio.
La Suprema Corte sostiene che anche il genitore costretto – per motivi di lavoro – a trasferire il proprio domicilio a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di abituale dimora dei figli, deve essere considerato un buon genitore.
L’intenzione è quella di distinguere quelle situazioni create appositamente da uno dei genitori che privano senza motivo il figlio della figura genitoriale, dalle circostanze di fatto che non sono una manifestazione di carenza o inidoneità educativa, ma che sono dettate da esigenze e da interessi costituzionalmente tutelati come ad esempio l’esigenza lavorativa.
In altre parole, la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può precludere la possibilità di un affidamento condiviso solo quando si traduce in un comportamento pregiudizievole per l’interesse del figlio, ma se il figlio può continuare a rapportarsi significativamente con entrambi i genitori, nonostante la lontananza fisica, l’affidamento esclusivo andrebbe a penalizzare, senza un valido motivo, il genitore il quale allontanandosi non commette inadempienze o violazioni a danno dei propri figli.
Una considerazione possibile è che non è tanto la distanza fisica tra i luoghi di residenza dei genitori a far scegliere per l’affidamento esclusivo, quanto la “distanza” tra i due genitori; in questo senso la mediazione familiare può aiutare a costruire ponti per colmare questa distanza.

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