Figli (il)legittimi?
di Maria Giovanna Salaris - 1 novembre 2010Il 6 ottobre 2010 il Senato ha approvato i disegni di legge 1211 e 1412 che attribuiscono la competenza relativa all’affidamento e mantenimento dei figli naturali al Tribunale Ordinario abrogando l’art. 317 bis del codice civile e modificando l’art. 38, 1° comma, disposizioni di attuazione del codice civile. Ora il testo passerà all’esame della Camera.
Cosa implicano queste modifiche?
Per comprendere la portata dei cambiamenti in discussione bisogna fare un passo indietro.
La legge 56/2006 sull’affidamento condiviso, aveva inizialmente determinato un conflitto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale dei Minori nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati rispetto a affidamento, contributo al mantenimento, regolamentazione rapporti, assegnazione della casa.
L’articolo 155 codice civile, infatti, come modificato dalla legge 56/2006, stabilisce che il Giudice che adotta i provvedimenti relativi alla prole, adotti anche i provvedimenti relativi alla regolazione dei rapporti economici fra i genitori.
Ciò aveva comportato durante il primo anno di vigore della norma, un periodo di incertezza durante il quale, non vi era accordo circa l’individuazione del Giudice competente quando i problemi riguardavano i figli naturali. Non era chiaro, cioè, a quale tribunale si dovesse fare riferimento se al Tribunale Ordinario o al Tribunale per i Minorenni.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 3/4/2007 n. 8362 – con riferimento ai figli naturali – ha sciolto il dilemma stabilendo che il Tribunale Ordinario è competente a decidere sulle le mere questioni economiche; il Tribunale per i Minorenni è competente quando vi sia, o vi sia anche, domanda sull’affidamento o sulle modalità di relazione con il genitore non convivente.
E questa è l’attuale impostazione.
È quindi chiaro che vi sia una differenza di trattamento tra figli naturali e figli legittimi.
Ora, l’approvazione dei disegni di legge in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale, avrebbe lo scopo di superare la questa differenza di trattamento giuridico, conferendo al Tribunale Ordinario la competenza a decidere anche sull’affidamento dei figli nati al di fuori dal matrimonio.
Queste modifiche, tuttavia, non convincono proprio tutti gli operatori del diritto.
I disegni di legge in discussione riusciranno a rendere la legge uguale per tutti?
Ecco alcune considerazioni…
Senato: dibattito potestà genitoriale (06-10-2010)
Associazione Donne Magistrato: osservazioni sui disegni di legge
Osservazioni dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
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Grazie Giovanna,
molto interessante il tuo articolo, soprattutto mi permetto di segnalare un passo del commento ADMI:
“…il problema principale – non viene superata la possibilità di conflitti tra giudici, che anzi verrebbe amplificato andando a riguardare anche i figli naturali, posto che il T.M resta il giudice della potestà e le sue decisioni non potrebbero non essere prese in considerazione dal giudice dell’affidamento, secondo un principio ampiamente affermato dalla Suprema Corte, per cui i genitori continuerebbero ad avere l’opportunità spesso molto deleteria, di continuare ad indirizzarsi alternativamente all’uno o all’altro giudice, cercando più sponde per trovare risposta alla loro litigiosità, soprattutto nel caso in cui il provvedimento già pronunciato non sia loro favorevole.
Si sottolinea che l’alta litigiosità dei genitori pone i figli in situazione di grave sofferenza e può costituire fonte di maltrattamento psicologico.”.