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mercoledì 22 febbraio 2012

Niente risarcimento morale per il mancato coniuge abbandonato sull’altare

di claudia piccinelli - 3 gennaio 2012

Quante volte nei nostri studi professionali sentiamo raccontare dei dubbi, mai abbastanza nutriti, che hanno preceduto i matrimoni che non hanno avuto fortuna.

Con una sentenza pubblicata nei primi giorni dell’anno e ben augurante per un ’sano esercizio del dubbio’, la Corte di Cassazione sostiene il principio della piena libertà di scelta fino al momento del sì. La sentenza 9/2012 della Suprema Corte dispone che venga cassata la sentenza impugnata di grado precedente nella parte in cui ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali, a motivo che non venga in alcun modo limitata la libertà di non acconsentire a un legame non pienamente voluto. Nelle motivazioni si legge:

‘la legge vuol salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre le nozze, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivi non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto. Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissorio incolpevole rimanga del tutto irrisarcito.

Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma ma di un’obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista di matrimonio.

Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali’.

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